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Normativa Antiriciclaggio

Normativa Antiriciclaggio

In questa sezione puoi trovare alcune informazioni in materia di antiriciclaggio utili per la tua operatività.

» DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO
In base alle nuove disposizioni, il Cliente è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. La formalizzazione di tali informazioni avviene tramite la compilazione o l'aggiornamento del Questionario Antiriciclaggio, requisito indispensabile per poter mantenere un rapporto continuativo ed effettuare la consueta operatività. In qualsiasi momento il Cliente può modificare i dati comunicati alla Banca rivolgendosi alla propria Succursale, Gestore di Relazione oppure tramite il servizio Internet Banking sul sito www.bancapatrimoni.it, sezione "Profilo personale"(modalità al momento riservata alla Clientela privata).

Riferimenti normativi:

» Art.22 D.lgs. 90/2017

  1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
  2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
  3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.
  4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
  5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

» Art.42 Comma 1
I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.


IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
Il Titolare Effettivo è la persona fisica per conto della quale viene eseguita un'operazione: nel caso di rapporto intestato a clientela privata corrisponde al titolare dello stesso, nel caso di entità giuridica corrisponde alla persona fisica che possiede o controlla tale entità oppure ne risulta beneficiaria.
Se il Cliente dispone operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro sul proprio rapporto per conto di una persona diversa dal titolare effettivo dichiarato in occasione dell'apertura del conto, è tenuto ad informare la Banca e a fornire tutti i dati necessari all'identificazione di tale persona compresa la copia del documento di identità. Nulla cambia invece se per le operazioni sono disposte per conto proprio.
Nel caso di operazioni effettuate allo sportello, il Cliente deve procurarsi, prima di eseguire l'operazione, una fotocopia di un documento di identità in corso di validità relativa al soggetto per conto del quale dovrà essere effettuata l'operazione.
Nel caso di operazioni effettuate tramite il servizio di Home Banking o di Mobile Banking, il cliente ha l'obbligo, entro 7 giorni dall'esecuzione dell'operazione, di:

» stampare e firmare il presente modulo, compilando tutti i campi previsti;
» acquisire fotocopia di un documento di identità in corso di validità relativa al soggetto per conto del quale è stata effettuata l'operazione;

La documentazione sopra elencata deve essere trasmessa alla Banca utilizzando una delle seguenti modalità:

» via email all'indirizzo segreteria@pec.bancapatrimoni.it;
» via posta all'indirizzo "Banca Patrimoni Sella & C. - Ufficio Antiriciclaggio, Palazzo Bricherasio, via Lagrange 20 - 10123 Torino".


DEFINIZIONE DI PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE
Le "persone politicamente esposte" sono: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

  1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
    • Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice- Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
    • deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
    • membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
    • giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
    • membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
    • ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
    • componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
    • direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
    • direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.
  2. sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
  3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
    • le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
    • le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

» INFORMAZIONI SULL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE-LIBRETTI DI DEPOSITO O TITOLI AL PORTATORE

DECRETO LEGGE DEL 26 OTTOBRE 2019, N.124

È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, qualora il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 2.000 euro (vale a dire fino a 1.999,99 euro, e non più pari o superiore a 3.000 euro).
Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
Si evidenzia che è vietato anche suddividere "artificiosamente" un unico importo di 2.000 euro, o superiore, in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto, ma relativi alla medesima transazione economica.

FAQ: http://www.dt.mef.gov.it/it/faq/faq_prevenzione_reati_finanziari.html

DECRETO LEGISLATIVO DEL 25 MAGGIO 2017, N.90

Libretti al portatore
A decorrere dal 06 dicembre 2011 (Decreto legge n. 201, del 6 Dicembre 2011), il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro, e non più inferiore a 2.500 euro).
A decorrere dal 04.07.2017 è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito bancari nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.


ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI

A decorrere dal 06.12.2011 (Decreto legge n. 201, del 6 Dicembre 2011) tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo pari o superiori a 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro, e non più pari o superiore a 2.500 euro), emessi a decorrere dal 06 dicembre 2011, devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Rimane invariata la diposizione in cui gli assegni bancari e postali, emessi all'ordine del traente (c.d. assegni a me medesimo) possono essere girati unicamente per l'incasso a una Banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi. Le banche, nel rispetto delle nuove disposizioni, rilasciano gli assegni muniti della clausola di non trasferibilità. Il Cliente tuttavia, dal 06.12.2011 potrà richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi, in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro, e non più per importi inferiori a 2.500 euro).

Si evidenzia che il limite di 1.000,00 euro si applica al singolo assegno bancario e/o postale. Pertanto, assegni diversi, utilizzati per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento.

DECRETO LEGGE N. 16 DEL 2 MARZO 2012

(DEROGA ALLE LIMITAZIONI NELL'USO DEL CONTANTE PER TURISTI STRANIERI - Art. 3, comma 2 del d.l. 16/2012 in vigore dal 2 marzo 2012)
Il Decreto sulle "semplificazioni fiscali" ha introdotto dal 2 Marzo 2012 una deroga nell'uso del denaro contante per gli acquisti effettuati da turisti stranieri.


IN CHE COSA CONSISTE LA DEROGA

Il divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a €1.000 non è applicato in caso di acquisti di beni o servizi legati al turismo effettuati:

  • da persone fisiche che non siano cittadini italiani, cittadini dell'Unione Europea e dello spazio economico europeo (Lietchtenstein, Islanda, Norvegia) e non residenti in Italia;
  • presso esercenti che svolgono attività di commercio al dettaglio o assimilate (ad esempio alberghi, ristoranti) ed agenzie di viaggio e di turismo.

COSA DEVE FARE L'ESERCENTE?

  • compilare ed inviare preventivamente all'Agenzia delle Entrate l'apposito modulo reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it;
  • acquisire e conservare la documentazione che attesta la cittadinanza e la residenza del Cliente (copia del passaporto e autocertificazione di residenza e cittadinanza);
  • versare la somma incassata, sul proprio conto corrente, nel primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione, allegando i documenti acquisiti e copia della fattura/ricevuta/scontrino fiscale. L'operazione di versamento più essere cumulativa con altre operazioni, anche se non rientrano in questa stessa casistica, ma in tal caso deve essere indicato il dettaglio (esempio: su totale di X versato, l'importo di Y è riferito ad operazione con soggetto estero di cui si allega documentazione).